Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50962 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50962 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Baroncini Maria, nata a Imola il 11/6/1967
Cassani Almiero, nato a Riolo Terme il 20/04/1947
avverso la sentenza 12/12/2012 della Corte d’appello di Bologna, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Lucio Strazziari, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 12/12/2012, la Corte di appello di Bologna,

confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione distaccata di
Imola, in data 13/1/2010, che aveva condannato Baroncini Maria e Cassani
Almiero per il reato di concorso in truffa aggravata, rispettivamente alla pena

Data Udienza: 10/12/2013

di anni due, mesi dieci di reclusione ed C.1.500,00 di multa (la prima) e di
anni uno, mesi tre di reclusione ed C. 400,00 di multa (il secondo), oltre al
risarcimento dei danni nei confronti della costituite parti civili.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità di entrambi gli imputati ed equa la pena rispettivamente

3.

Avverso tale sentenza propongono un unico ricorso entrambi gli

imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando quattro
motivi di gravame con i quali deducono:
3.1

Travisamento dei fatti ed errata interpretazione delle risultanze

processuali e violazione di legge in ordine alla affermata responsabilità
penale di Baroncini Maria.
3.2

Travisamento dei fatti ed errata interpretazione delle risultanze

processuali e violazione di legge in ordine alla affermata responsabilità
penale di Cassani Almiero.
3.3

Violazione di legge per non aver ritenuto Baroncini Maria

responsaile del delitto di ricettazione, come alla originaria imputazione;
3.4

Violazione di legge per aver subordinato il beneficio della

sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di
C.115.000,00 alle parti civili entro un anno dalla data della sentenza di
primo grado, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Per quanto riguarda i motivi attinenti alla ritenuta responsabilità di

Baroncini Maria e Cassani Almiero per il reato di truffa aggravata loro
ascritto, le censure non sono ammissibili. Infatti in tema di motivi di ricorso
per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma primo, lett.
e) ad opera dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre è consentito dedurre
2

-C

inflitta.

il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o
su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale,
considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di
prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se
detti elementi sussistano, non è, invece, consentito dedurre il “travisamento
del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei

25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007 ) Rv. 238215). Nel caso di specie le
censure sollevate dai ricorrenti, che sostanzialmente contestano il carattere
truffaldino della loro condotta, postulano un inammissibile intervento di
questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle decisioni
legittimamente assunte dai giudici del merito.

3.

E’ ugualmente inammissibile la censura sollevata con il terzo motivo

per carenza d’interesse, in quanto il prevenuto non ha alcun interesse ad
ottenere che la propria condotta, qualificata come truffa, venga, invece,
inquadrata nella più grave fattispecie di reato di cui all’art. 648 cod. pen.
4.

Infine è manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso in

quanto la Corte d’Appello ha chiaramente indicato che la subordinazione
della sospensione condizionale concessa a Baroncini Maria va intesa come
obbligo di pagamento entro un anno dall’irrevocabilità della sentenza
(fol.16).

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle

37A
./L.‘–

precedenti gradi di merito, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del

spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
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Così deciso, il 10 dicembre 2013

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