Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50961 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50961 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Brescia nei confronti di
Frigerio Massimo, nato a Monza il 26/1/1965
avverso la sentenza 3/5/2013 delTribunale di Bergamo, sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al reato di cui al capo A)

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 3/5/2013, dichiarava non doversi procedere nei

confronti di Frigerio Massimo, imputato di truffa e ricettazione indebita, per
essere i resti estinti per remissione di querela.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso il RG. deducendo violazione

di legge in quanto il reato di cui all’art. 640 cod. pen. è procedibile d’ufficio,

1

Data Udienza: 10/12/2013

essendo stata contestata una circostanza aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato.

2.

All’imputato risulta contestato il reato di cui all’art. 640, con

61, n.7 cod. pen.).
3.

Si tratta, pertanto, di reato perseguibile d’ufficio, a norma dell’ultimo

comma dell’art. 640 cod. pen. Di conseguenza la sentenza impugnata deve
essere annullata, limitatamente al reato di cui al capo A) con rinvio alla
Corte d’Appello di Brescia, ai sensi dell’art. 569, IV comma cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A (art.
640 cod. pen.) con rinvio alla Corte d’Appello di Blcia per il giudizio.
Così deciso, il 10 dicembre 2013

Il Consigli re estensore

Il Pr«si
i

l’aggravante di aver cagionato alla p.o un danno di rilevante gravità (art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA