Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50960 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50960 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRAKI YOUNES N. IL 26/04/1977
avverso la sentenza n. 7427/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
I Consig ere est.

La difesa di Marraki Younes propone ricorso avverso la sentenza del 18/02/2015 con la quale la
Corte d’appello di Milano, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 73 comma 5 d.P.r. n. 309/90.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle prove.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui in questa
sede formula rilievi in fatto sulla portata dimostrativa delle prove analizzate, senza confrontarsi con
l’analisi contenuta nella sentenza, che costituisce l’unico orizzonte valutativo rimesso a questa
Corte sotto tale profilo, e così sollecita in questa sede una nuova valutazione di merito estranea
all’ambito del giudizio di legittimità.
In particolare non si considera la limitazione di responsabilità dell’interessato intervenuta in grado
di appello con riferimento esclusivo alla sostanza stupefacente rinvenuta nella sua abitazione,
connettendo la finalità della detenzione alla cessione sulla base degli appunti relativi a conteggi
contestualmente rinvenuti in sede di perquisizione e fonda la contestazione contenuta in ricorso con
riferimento all’ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta nell’autovettura, in relazione alla quale è
già intervenuta assoluzione.

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