Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50960 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50960 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Abramo Filippo, nato a Catania il 12/12/1966
avverso la sentenza 11/10/2012 della Corte d’appello di Catania sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Vito Pirrone, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 11/10/2012, la Corte di appello di Catania,

confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 2/12/2008, che
aveva condannato Abramo Filippo alla pena di anni anni quattro, mesi due di
reclusione ed €. 1.100,00 di multa per i reati di riciclaggio di un’autovettura
e falso.

1

Data Udienza: 10/12/2013

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali
deduce
3.1

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Al

riguardo si duole che i giudici del merito siamo pervenuti all’affermazione
della penale responsabilità del prevenuto sulla base elementi indiziari

l’autovettura in questione anni addietro e contesta che possa essergli
attribuita la detenzione dell’autovettura rubata sulla quale era stata
apposta la targa dell’autoveicolo a lui intestato, trattandosi di veicolo che la
RG. aveva rinvenuto abbandonato sulla strada.
3.2

Violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte

d’Appello, in assenza di appello del RM., escluso la concessione delle
attenuanti generiche, già concesse in primo grado;
3.3

Violazione di legge, dolendosi della mancata concessione delle

attenuanti generiche;
3.4

Prescrizione del reato di cui all’art. 490 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

E’ fondato il primo motivo di ricorso in punto di vizio delle motivazione in

ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i reati a lui ascritti. Nel caso
di specie la sentenza impugnata è affetta da un palese vizio di carenza di
motivazione, anche da un punto di vista grafico. La Corte ha confermato la
sentenza del giudice di prime cure, limitandosi ad affermazioni apodittiche,
senza sviluppare alcun argomento per rispondere alle censure sollevate con i
motivi d’appello. Peraltro la Corte ha attribuito all’imputato la “detenzione”
dell’autovettura in contrasto con le risultanze processuali dalle quali emerge che
la stessa fu rivenuta abbandonata sulla pubblica via. Del resto la circostanza
dell’abbandono dell’autovettura costituisce un elemento indiziario che indebolisce
gli altri elementi indiziari a carico dell’imputato e che in ogni caso la Corte
avrebbe dovuto valutare per verificare la solidità del quadro indiziario dal quale è
stata desunta la responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti.
Di conseguenza si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad
2

inidonei ad integrare la prova. In particolare eccepisce di aver venduto

p

altra sezione della Corte d’appello di Catania, restando assorbiti gli altri motivi di
ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’appello di Catania per nuovo giudizio.

Il Consigliere estensore

Così deciso, il 10 dicembre 2013

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