Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5096 del 11/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5096 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AQUILANTI GINO N. IL 11/06/1968
avverso l’ordinanza n. 1384/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 11/12/2014
RITENUTO IN FATTO
*
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di continuazione avanzata dal
difensore di Gino Aquilanti in relazione ad alcune sentenze di condanna.
2. Propone ricorso per cassazione Gino Aquilanti con dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al
difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen. in quanto priva dell’indicazione dei motivi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Tali motivi non sono stati presentati.