Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50959 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50959 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SHKEMBJ BUJAR N. IL 17/09/1959
BASHHYSA YMER N. IL 05/02/1953
DISHA GEZIM KADRI N. IL 25/10/1957
NACI ARNESTI N. IL 14/03/1955
NASUFI ADRIANO N. IL 12/05/1971
RROSHI TRITAN N. IL 30/08/1971
MURIZZI GENTIAN N. IL 31/03/1975
VOGLI DENIS N. IL 11/06/1974
JANAQI ILARIAN N. IL 05/03/1973
THANA FATMIR N. IL 22/02/1967
TOGI LLAMBRO N. IL 20/10/1972
PROLETAR KASO N. IL 11/02/1972
TAHIRI ILIR N. IL 24/01/1973
KARAI ARTAN N. IL 22/12/1971
KASTRIOTA MBRICE N. IL 03/03/1971
KADRINI ISUF N. IL 09/03/1965
BICI KUJTIM N. IL 22/09/1972
KALUSHI ARDIAN N. IL 03/01/1968
SALLMONI LULJAN N. IL 18/11/1960
PORAQI ARTAN N. IL 02/05/1967

Data Udienza: 03/12/2013

avverso la sentenza n. 259/2000 CORTE APPELLO di BARI, del
21/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eleAltb4, UTok;o ScAkiisAcc:chts,—
che ha concluso per Q
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3

In fatto e in diritto
Con sentenza del 21.5.2012, successivamente integrata con ordinanza di correzione, la Corte di
Appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal locale tribunale il 19.6.1998,
nei confronti d ShkembiBuiar, BashhysaYmer, DishaGezimKadri, NaciAnesti, Nasufi Adriano,
Rroshirritan, MurizziGentian, Vogli Denis JanaqiIlarian, Thana Fatmir, TogiLlambro, ProletarKaso,
ThairiIlir, Karaj Artan, KastriotaMbrice, KadriniIsuf, Bici Kujtim, Kalushi Ardian, SallmoniLuljan, e
PoraqiArtan, per il reato di associazione per delinquere (capo A) della rubrica accusatoria), e,
inoltre, nei confronti dello Shkemby, del Nasufi, del Rroshi, dello Ianaqi, del Thana, del Thairi, del
Kastriota, del Bici del Sallmoni e del Poraqi, per i reati di rapina, tentata estorsione, ricettazione e
minaccia, come rispettivamente contestati a ciascuno degli stessi imputati ai capi B) C), D) E) F), G)
H), I), M) N) O), P), Q), R), S), T), U) e V), dichiarò prescritti i reati di cui ai capi A), H), R), S), T),
U) e V), e rideterminò le pene nei confronti dello Shkemby, del Nasufi, del Rroshi, dello Ianaqi, del
Thana, del Thairi, del Kastriota, del Bici del Sallmoni e del Poraqiin relazione ai residui reati agli
stessi ascritti.
Ricorre il difensore rilevando “in diritto”, che la sentenza impugnata “non avrebbe giudicato nella
loro realtà i fatti erroneamente “costruiti” dagli organi inquirenti e “accettati” (così in ricorso) dagli
organi “giudicanti” (virgolettato in ricorso) del I° ed oggi del II° grado”.
Con i motivi a sostegno della premessa “in diritto”, la difesa sollecita quindi l’assoluzione di tutti i
ricorrenti per non avere commesso i fatti, essendo le accuse fondate sulle fantasiose dichiarazioni
del collaboratore “di polizia” Alushi, e in sostanza costruite “a tavolino”; lamenta l’eccessività delle
pene; eccepisce l’ “errata notificazione” nei suoi confronti, della citazione per il giudizio di appello,
notificatagli il 20.4.2010 per l’udienza del 21.5.2012, udienza alla quale egli si era tuttavia
presentato, ma a discussione ormai conclusa, senza che il difensore di ufficio avesse chiesto un
rinvio, cosa di cui egli si era doluto con l’interessato.
Il ricorso è del tutto generico e/o manifestamente infondato.
Incomprensibile, nella sua formulazione letterale, è la questione processuale. Il difensore avrebbe
ricevuto la citazione per il giudizio di appello con un anticipo addirittura straordinario (di un anno;
ma tutti i tempi processuali del giudizio di appello, celebratosi a quasi quattordici anni di distanza
dalla sentenza di primo grado appaiono decisamente inusuali ), mentre oggetto di possibile censura
è, all’opposto, il mancato rispetto dei termini dilatori “minimi” di cui all’art. 601 co 3 c.p.p. Ma
ammette, anche, di avere, per dir così, conservato il ricordo della data dell’udienza, essendo
comparso nel giorno fissato, anche se con ritardo (ovviamente non “imputabile” alla Corte
territoriale). Non rileva poi che il difensore d’ufficio non abbia tentato di ottenere un rinvio,
nell’assenza di quello di fiducia, perché tanto potrebbe influire, al più, nei rapporti di bon ton tra
colleghi.
Le altre censure, appena corredate da una generica e “libera” ricostruzione dell’origine delle accuse
del “delatore” Alusci,e da gratuite insinuazioni sulla correttezza dell’operato dei verbalizzanti, sono
formulate secondo schemi deduttivi totalmente estranei ai parametri del giudizio di legittimità. In
ordine ai reati prescritti, non può cogliersi in ricorso alcuno spunto ricostruttivo utile al fine di
dedurre l’evidenza della prova dell’innocenza dei ricorrenti; peraltro, la difesa si limita a qualche
rapida e assertiva notazione solo in ordine al reato associativo, la prescrizione del quale ha esaurito
con esito di totale proscioglimento le posizioni dei ricorrenti Bahhasya, Disha, Vogli, Murizzi, Togi,
Proletar, Kadrini e Kalushi, mentre non indugia in alcun modo sugli altri reati.
Altrettanto deve dirsi per i reati sui quali si è infine concentrato il giudizio di condanna, nessuno dei
quali oggetto di specifiche interlocuzioni difensive a confutazione delle conclusioni della Corte
territoriale (e rispetto ai quali, peraltro, la fonte collaborativa appare ictu oculi alquanto ininfluente,
essendo le condanne fondate essenzialmente sulle dichiarazioni delle singole persone offese).
Del tutto generici, infine, sono anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, che esprimono non
molto più che il personale convincimento del difensore cir l’eccessività delle pene.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la co danna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata
all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella deter inazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
mento delle spese processuali e
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Am
Così de’o n Foma, nella camera di consiglio, il 3.12.2013.
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