Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50958 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50958 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATTIOLI GIANLUCA FELIZIANO N. IL 15/11/1972
avverso la sentenza n. 2158/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS,

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Consigliere est.

La difesa di Mattioli Gianluca propone ricorso avverso la sentenza del 26/02/2015 con la quale la
Corte d’appello di Milano, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 385 cod. pen. e 4 1.n. 110/1975.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento del vincolo della continuazione tra le violazioni dell’obbligo di permanenza
connesso all’esecuzione degli arresti domiciliari realizzate dall’interessato nel dicembre 20110 e
maggio 2011.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui formula in
questa sede deduzioni in fatto, senza confrontarsi con la motivazione della pronuncia sugli aspetti
contestati, ove si richiama l’assenza di indicazioni idonee a consentire di ritenere le violazioni
realizzate frutto di unicità ideative, oltre che la considerazione dello iato temporale tra gli episodi
che non permetteva tali conclusioni, elementi con i quali il ricorso non si confronta limitandosi a
sollecitare in questa sede una nuova valutazione di merito, non consentita in quanto estranea
all’ambito di cognizione del giudizio di legittimità.

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