Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50958 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50958 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vergari Patrizia n. il 13.5.1957
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Lecce
dell’8.10.2012
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Data Udienza: 03/12/2013

P .M.
Annulla
ent nza impugnata, con rinvio ad altra szione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
Così d so
ma, il 3.12.2013.
Il cons glier
tore
idente

In fatto e in diritto
Con la sentenza in epigrafe, La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di assoluzione perché il
fatto non sussiste pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 27.4.2009 nei confronti di Vergari Patrizia, imputata
del reato di cui agli artt. 646 e 61 nr. 7 c.p., in danno di De Magistris Augusto, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti della stessa imputata per difetto di valida querela.
Rileva la Corte di merito che la persona offesa aveva presentato due querele scritte, depositate presso la
Procura della Repubblica, senza che la sua sottoscrizione risultasse autenticata. Né varrebbe l’identificazione
del querelante ad opera di un operatore giudiziario, perché il combinato disposto degli artt. 337 co 4 e 333
co 2 c.p.p., imporrebbe di ritenere che l’autore di querela scritta debba necessariamente essere identificato o
dal Pm o da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Ricorre l’awocato generale presso la Corte di Appello di Lecce, rilevando il vizio di violazione degli artt. 337 e
333 c.p.p.
L’identificazione del querelante dovrebbe essere infatti ritenuta del tutto rituale, in contrasto con l’indirizzo
eccessivamente formalistico seguito dalla Corte territoriale.
L’indicazione del pubblico ministero contenuta nell’art. 333 co 2 c.p.p., come una delle autorità deputate alla
ricezione di atti querelatori, dovrebbe infatti intendersi riferita alrufficio” e non alla persona fisica del
requirente, dovendo quindi ritenersi valida l’identificazione effettuata da un funzionario di cancelleria.
A sostegno del ricorso, l’impugnate cita Cass. Sez. 6, Sentenza n.12349de124/01/2007Imputato Vitale e altri
dove l’esplicita affermazione che in tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi
ritualmente proposta la querela presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da
persona ivi addetta.
Ciò premesso osserva il collegio che il ricorso è fondato, per le ragioni di diritto in esso dedotte.
Deve pertanto essere pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.

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