Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50957 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50957 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOTTA SALVATORE N. IL 09/05/1967
avverso la sentenza n. 2146/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
30/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il P
e
La difesa di Botta Salvatore propone ricorso avverso la sentenza del 30/04/2015 con la quale il
Tribunale di Catania ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui
all’art.73 d.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si contesta vizio di motivazione quanto all’esclusione dall’applicazione di formule di
proscioglimento in fatto e violazione di legge sulla determinazione della pena per la mancata
riduzione della pena, per effetto del rito ad di un terzo.
Il ricorso è inammissibile per genericità quanto al primo profilo, in quanto ignora il contenuto della
pronuncia che fa riferimento alla sorpresa in flagranza ed alle parziali ammissioni dell’interessato, e
non segnala elementi di segno opposto che avrebbero imposto un’argomentazione specifica su di
essi quanto all’esclusione dall’applicazione di formule di proscioglimento in fatto e manifestamente
infondata quanto al profilo sulla pena, che è stata applicata nella misura indicata dalle parti e risulta
priva della illegalità denunciata, in quanto l’art. 444 cod. proc. pen. individua la riduzione per il rito
in misura fino al terzo, e non impone la concessione della riduzione nella misura massima, cosicché
la sanzione determinata non può considerarsi illegale.