Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50956 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50956 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARUVI ATEF N. IL 03/10/1987
avverso la sentenza n. 145/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Pres . de te
Atef Caruvi propone ricorso avverso la sentenza del 03/03/2015 con la quale la Corte d’appello di
Milano, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione all’imputazione di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione sull’accertamento di sussistenza dell’aggravante della
vendita a minorenne.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui formula in
questa sede deduzioni in fatto, senza confrontarsi con la motivazione della pronuncia sugli aspetti
contestati, ove si richiama la natura oggettiva dell’aggravante in esame, e la rilevanza della mancata
diligenza nell’accertamento dell’età dell’acquirente, secondo un onere di informazione che ritiene
sufficiente all’integrazione di tale aggravante l’ignoranza derivante da colpa. (Sez. 6, n. 41306 del
09/07/2010, A., Rv. 248793), conclusione rispetto alla quale si sollecita in questa sede una difforme
valutazione di emerito estranea all’ambito del presente giudizio.