Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50956 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50956 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
Amoroso Salvatore, nato a Sanza il 24.3.1961;
Laveglia Gennaro, nato a Sanza il 19.5.1955;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 13.11.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Eduardo Vittorio
Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata
con rinvio.
Udito il difensore Avv. Rocco Colicigno per Amoroso nonché in sostituzione
dell’Avv. Maria Cetrangolo per Laveglia, che ha concluso per l’accoglimento
dei ricorsi.

Data Udienza: 03/12/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 7.2.2007, il G.U.P. del Tribunale di Sala Consilina
dichiarò Amoroso Salvatore e Laveglia Gennaro responsabili dei reati di
estorsione ed Amoroso altresì del reato di tentata violenza privata, unificati
sotto il vincolo della continuazione e — concesse le attenuanti generiche e

quella di cui all’ari. 62 n. 4 cod. pen. equivalenti alle aggravanti ed alla
recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato — condannò:
Amoroso alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione ed € 800,00 di multa;
Laveglia alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed € 800,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati ed il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte territoriale proposero gravame e la Corte
d’appello di Salerno, con sentenza del 13.11.2012, in parziale riforma della
decisione di primo grado, rideterminò le pene per:
Amoroso in anni 4 mesi 6 di reclusione ed € 1.400,00 di multa;
Laveglia in anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione ed € 1.400,00 di multa;
pena accessoria per entrambi.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi
difensori.
Il difensore di Amoroso Salvatore deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno in quanto
tardivo: l’avviso di deposito della sentenza era pervenuto al
Procuratore generale il 17.4.2007, mentre il ricorso (poi convertito in
appello) è pervenuto nella cancelleria del G.U.P. di Sala Consilina il
5.12.2007; il deposito presso la segreteria della Procura generale in
data 9.5.2007 è irrilevante dal momento che l’impugnazione deve
essere presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato; l’eccezione di tardività dell’impugnazione
era stata formulata in sede di conclusione, ma la Corte d’appello non
ha motivato sul punto;

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2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale
si è limitata a qualificare come appello il ricorso del Procuratore
generale della Repubblica, trascurando che il ricorso, convertito in
appello, conserva le caratteristiche di ricorso, sicché l’ammissibilità
deve essere sindacata secondo i parametri di cui all’art. 606 cod. proc.
pen., sindacato che non sarebbe stato effettuato; il ricorso avrebbe in
realtà svolto censure di merito;

3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di
estorsione in relazione alla mancata motivazione sulla reale forza
intimidatrice della condotta posta in essere dagli imputati, a fronte
dello specifico motivo di gravame;
4. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di
tentata violenza privata perché mancherebbe qualsiasi motivazione
volta ad accertare che sia stata lesa o posta in pericolo la libertà
psichica o morale della persona offesa;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accoglimento
dell’impugnazione del Procuratore generale della Repubblica sul
giudizio di bilanciamento fra aggravanti ed attenuanti in quanto, in
realtà, il G.U.P. avrebbe operato un giudizio di prevalenza delle
attenuanti e al più si sarebbe stati in presenza di un difetto di
motivazione della sentenza di primo grado;
6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
obbligatorietà della recidiva reiterata specifica, trascurando il giudizio
di bilanciamento con le attenuanti, sicché non era applicabile la
speciale disciplina di cui all’art. 81 cpv cod. pen. aggiunto dall’art. 5
comma 1 legge n. 251/2005.
Il difensore di Laveglia Gennaro deduce motivi identici al primo, secondo,
terzo, quinto e sesto motivo di ricorso avanzati nell’interesse di Amoroso
Salvatore.

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Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Amoroso
Salvatore ed il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Laveglia
Gennaro sono manifestamente infondati.
Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
territoriale è pervenuto alla Cancelleria del Tribunale di Sala Consilina in data

15.5.2007, come risulta dal timbro apposto in calce al ricorso stesso, e non in
data 5.12.2007, come si sostiene nei predetti motivi di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Amoroso
Salvatore ed il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Laveglia
Gennaro sono manifestamente infondati.
Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
territoriale deduceva con il primo motivo la violazione dell’art. 69 cod. pen.
Si tratta di motivo di legittimità che può essere apprezzato dal giudice
d’appello in caso di conversione del ricorso in appello, conseguente
all’impugnazione degli imputati della stessa sentenza, come avvenuto nel
caso in esame.

3. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Amoroso Salvatore
ed il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Laveglia Gennaro sono
manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alla efficacia
intimidatrice delle condotte e delle frasi proferite dagli imputati per ottenere il
pagamento del “posto” da parte della persona offesa (p. 5 sentenza
impugnata).
In tale motivazione non vi è alcuna violazione di legge e manifesta
illogicità.

4. Il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Amoroso
Salvatore è manifestamente infondato e svolge censure di merito, sol che si
consideri che la minaccia contestata era quello di riempire di botte la persona
offesa se avesse detto di aver pagato.
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5. Il quinto e sesto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Amoroso
Salvatore ed il quarto e quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse di
Laveglia Gennaro sono manifestamente infondati.
Il G.U.P. aveva effettuato un giudizio di bilanciamento delle attenuanti
generiche con la recidiva di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen. e con
l’aggravante della minaccia commessa da più persone riunite, poi riducendo
la pena per la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
bilanciamento andava operato in modo unitario.
In tema di reato continuato, il limite minimo per l’aumento stabilito dalla
legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata
recidiva reiterata opera quando il giudice abbia considerato la stessa sia
subvalente che equivalente alle riconosciute attenuanti. (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 49766 del 21/11/2012 dep. 20/12/2012 Rv. 254032).
6. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono
essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deliberato in data 3.12.2013.

Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che il giudizio di

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