Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50954 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50954 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SGROI RICCARDO N. IL 23/02/1988
avverso la sentenza n. 1574/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
28/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Sgroi Riccardo propone ricorso avverso la sentenza del 28/02/2015 con la quale il Tribunale di
Catania ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui all’art.385
cod.pen.
Nel ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione
di formule di proscioglimento in fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità all’atto in cui, a fronte di un richiamo agli atti operato dal
giudicante a sostegno della decisione, non segnala specifiche situazioni di fatto ricavabili dalle
indagini, suscettibili di escludere l’antigiuridicità della condotta e di imporre il proscioglimento nel
senso ipotizzato nell’impugnazione..