Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50953 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50953 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANZAFAME STEFANO N. IL 24/09/1988
avverso la sentenza n. 112/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

Lanzafame Stefano propone ricorso avverso la sentenza del 10/03/2015 con la quale il Tribunale di
Catania ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui all’ail.73
comma 5 d.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione
delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti all’atto in cui, in luogo che
denunciate l’illegittimità della pena determinata sull’accordo delle parti e ratificata dal giudicante,
si limita a denunciare la mancata autonoma valutazione del giudicante, che nella specie non può che
essere esclusa, essendo chiamato il giudice a ratificare l’accordo, o a respingerlo, senza poter
operare autonome difformi valutazioni di merito, essendo escluso l’esercizio di un potere
discrezionale al riguardo.

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