Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50950 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50950 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VINCIGUERRA SALVATORE N. IL 14/04/1975
avverso la sentenza n. 2329/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

-1- Vinciguerra Salvatore, già condannato con sentenza, in abbreviato, del gup del tribunale di
Catania in data 12.6.2012 alla pena di anni tre, mesi due di reclusione e 1.200,00 di multa per i
delitti, in continuazione, di riciclaggio, danneggiamento seguito da incendi, di guida senza patente e
di inosservanza alle prescrizioni del soggiorno obbligato, i primi due aggravati, gli altri
caratterizzati dall’ essere persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale — ex artt110,648 bis, 424 c.p. 71 D.L. n. 159/2011, 73 e 75 D.L. n. 159/2011- , ricorre per cassazione
avverso la sentenza della corte di appello della stessa città, di conferma della prima decisione, e
deduce tre ragioni di doglianza: violazione di legge penale per doversi qualificare il fatto di cui al
capo A) dell’ imputazione- riciclaggio-, come ricettazione; b) illegittima applicazione della
contestata e riconosciuta recidiva reiterata; b) omessa valutazione dei motivi di appello funzionali,
l’ uno, ad ottenere l’assoluzione nel merito per il delitto di riciclaggio, l’altro relativo alla richiesta
di riduzione della pena.
-2- Generico il secondo motivo di ricorso che omettono di indicare quali aspetti e quali valutazioni
complessive in ordine ai fatti contestati formano oggetto di critica.
Inammissibile anche la terza ragione di doglianza: a fronte della valutazione giudiziale della
recidiva reiterata, giustificata dalla considerazione dei precedenti penali dell’ imputato significativi
della sua tendenza a reiterare le condotte criminose dello steso tipo, il ricorrente richiama solo il
potere facoltativo del giudice di escluderla e del tutto genericamente la funzione risocializzatrice
della pena.
Manifestamente infondato, invece il primo motivo di ricorso. L’ imputato si è reso responsabile,
insieme ad altra persona minorenne, dell’ incendio di tre autovetture,rinvenute vicine ad un fossato
in luogo isolato, due oggetto di furto ,la terza non meglio identificata al fine di ricavare materiale
ferroso dalla combustione. Ora nel fatto, come interpretato dallo stesso imputato, è insita la finalità
di impedire l’accertamento della provenienza del materiale di cui ,dopo la sua trasformazione,
intendeva impossessarsi. Ed è noto che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione
in relazione all’elemento materiale, che si caratterizza nel primo per l’idoneità della condotta ad
ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e in relazione all’elemento soggettivo, che
consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello
scopo di lucro. Nel caso di specie lo scopo di lucro è certamente presente ,ma in via succedanea a
quello generico di trasformazione della cosa per impedirne la identificazione, e correlato ad una
condotta materiale solo divisata e programmata per l’esecuzione dopo la prioritaria, in senso
temporale e logico, condotta costitutiva del delitto ex art. 648 bis c.p.
Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché di una somma in favore
della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore dellg Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.11.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Luigi Riello, per l’inammissibilità e, in subordine,
il rigetto del ricorso.

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