Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5095 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5095 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO DOMENICO N. IL 06/11/1979
avverso l’ordinanza n. 109/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

s

1. Con ordinanza del 30/10/2013, il Tribunale di Teramo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di riconoscimento della continuazione
avanzata da Di Rocco Domenico in relazione a diverse sentenze di condanna
subite.

2. Ricorre per cassazione Di Rocco Ferdinando, padre di Di Rocco Domenico,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso è, infatti, stato presentato da soggetto non legittimato (padre
dell’interessato).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

esponendo i problemi del figlio e chiedendo che la decisione venga rivista.

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