Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50948 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50948 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TONTOLI FRANCESCO N. IL 18/05/1971
ZAMBRANO ARTEAGA JEAN CARLOS N. IL 11/01/1993
avverso la sentenza n. 2292/2015 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS,
Data Udienza: 26/11/2015
R
6.4/Ls
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) ciascuno in favore delle Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il P
Le difese di Tontoli Francesco e Zambrano i eati Carlos propongono ricorso avverso la
sentenza del 26/02/2015 con la quale il Tribunale di Genova ha applicato la pena concordata tra le
parti in relazione all’imputazione di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso di Tontoli si lamenta vizio di motivazione, ed in quello di Zambrano anche violazione di
legge con riferimento alla determinazione della pena.
I ricorsi sono inammissibili quanto alla contestazione della misura della pena, atteso che la sua
determinazione è intervenuta sulla base dell’accordo delle parti ed il giudice in tale situazione deve
valutarne solo la legalità, condizione che gi stessi ricorrenti non contestano, evocando un esercizio
t- di discrezionalità psul tnto o un onere argomentativo inconciliabile con la ratifica di un accordo
liberamente intervenut tra le parti che, nell’ipotesi di carenza di congruità della pena, può solo
condurre il giudicante a respingere la richiesta.