Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50947 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50947 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REZGUI JALEL N. IL 27/07/1962
avverso la sentenza n. 1736/2015 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
te

La difesa di Rezgui Jalel propone ricorso avverso la sentenza del 28/04/2015 con la quale il
Tribunale di Genova ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui
all’art. 73 comma V d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si eccepisce nullità della sentenza per erronea applicazione delle norme sostanziali e
carenza di motivazione in merito all’impossibilità di applicazione di formule di proscioglimento in
fatto ed alla possibilità di concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, all’atto in cui contesta la
motivazione riguardante l’impossibilità di applicazione di formule di proscioglimento, senza
individuare elementi concreti emergenti dagli atti che attestino tale possibilità di risoluzione del
giudizio, e per contro ignora l’individuazione degli specifici elementi di segno contrario, indicati
dal giudicante nella pronuncia, che sostengono la decisione oggetto di impugnazione.
Del pari generica è la contestazione riguardante l’argomentazione in merito all’applicabilità delle
attenuanti generiche, sia in quanto esulanti dall’accordo, sia in quanto l’istante neppure segnala
quali elementi di fatto ne avrebbero imposto il riconoscimento, e conseguentemente la possibilità di
valutare incongrua la determinazione operata.

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