Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50946 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50946 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN HASSAN MOHAMMED ACHRAF N. IL 20/10/1982
avverso la sentenza n. 726/2015 TRIBUNALE di TORINO, del
11/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

Ben Hassan Mo
ed Achraf propone ricorso avverso la sentenza del 11/02/2015 con la quale il
Tribunale di WR ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui
agli arti. 73 comma V d.P.R. n. 309/90 e 337 cod.pen..
Nel ricorso si eccepisce violazione di legge e carenza di motivazione in merito all’impossibilità di
applicazione di formule di proscioglimento in fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, all’atto in cui contesta la
motivazione riguardante l’impossibilità di applicazione di formule di proscioglimento, senza
individuare elementi concreti emergenti dagli atti che attestino tale possibilità di risoluzione del
giudizio, e per contro ignora l’individuazione degli specifici elementi di segno contrario , indicati
dal giudicante nella pronuncia, che sostengono la decisione oggetto di impugnazione.

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