Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50946 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50946 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Cagliari
nel p.p. nei confronti di TRUDU Luigi nato a Cagliari il 03.04.1965
avverso la sentenza del 5 febbraio 2013 del g.i.p. presso il tribunale di Cagliari
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito l’avv. Giancarlo Sulis del foro di Cagliari;
la Corte osserva:

Data Udienza: 26/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento penale nei confronti
di TRUDU Luigi – imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., c.p., 2, comma I °
e I ° bis, Legge 11 novembre 1983, n. 638, per avere, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, in qualità di datore di lavoro e quale titolare
dell’omonima ditta, omesso di versare all’I.N.P.S. ritenute previdenziali ed
assistenziali operate sulle retribuzioni pagate ai lavoratori dipendenti per i

dicembre 2008, per un ammontare complessivo di C 1811,00 – chiedeva
emettersi nei confronti dell’imputato, decreto penale di condanna alla pena di
euro 480 di multa.
Il g.i.p. presso il tribunale di Cagliari con sentenza del 5 febbraio 2013
dichiarava non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato.
La richiesta – secondo il g.i.p. – non poteva trovare accoglimento atteso
che dagli atti emergeva la sussistenza dei presupposti per l’emissione di una
sentenza di non doversi procedere “perché il fatto non costituisce reato” atteso il
difetto della prova in ordine alla ricorrenza dell’elemento psicologico del reato.
2. Avverso questa pronuncia II Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Cagliari propone ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 commi 1 e 1 bis L. 638/83,
43 c.p., 129 cpp (art. 606 co. I lett. B c.p.p.) nonché contradditorietà, manifesta
illogicità della motivazione (art. 606 co. I lett. e c.p.p.). Deduce in particolare che
la volontà di appropriazione – e quindi il dolo generico – deve ritenersi in re ipsa,
considerati l’entità, la durata delle omissioni e la qualità di imprenditore
dell’imputato, che ben conosceva i suoi obblighi di datore di lavoro, stante anche
la prescritta diffida di pagamento inviatagli dall’INPS.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass., Sez. V, 24/03/2005 – 21/04/2005, n. 14981) ha già
affermato – e qui ribadisce – che il giudice chiamato a valutare la richiesta di
emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento,
secondo il disposto degli artt. 459 e 129 del codice di rito, solo quando risulti
evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non
possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga
sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata
mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.
Nella specie fondatamente il P.G. ricorrente deduce che non risultava
evidente la prova positiva della mancanza dell’elemento soggettivo dell’imputato
19328 _13 r.g.ti

2

c. c. 26 settembre 21113

periodi: da ottobre a dicembre 2007; da marzo a giugno 2008; novembre e

3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento senza
rinvio dell’impugnata sentenza e con trasmissione degli atti al tribunale di
Cagliari.

P.Q.M.
a Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la
trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013
I residente

Il Consigliere estensore

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