Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50945 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50945 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IADICICCO PIETRO N. IL 18/02/1956
avverso la sentenza n. 8639/2014 TRIBUNALE di PAVIA, del
26/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Pr
La difesa di Iadicicco Pietro propone ricorso avverso la sentenza del 26/01/2015 con la quale il
Tribunale di Pavia ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui
agli arti. 73 comma V d.P.R. n. 309/90 e 455 cod.pen..
Nel ricorso si eccepisce carenza di motivazione in merito all’impossibilità di applicazione di
formule di proscioglimento in fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, all’atto in cui contesta la
Motivazione riguardante l’impossibilità di applicazione di formule di proscioglimento, senza
individuare elementi concreti emergenti dagli atti che attestino tale possibilità di risoluzione del
giudizio, e per contro ignora l’individuazione degli specifici elementi di segno contrario , indicati
dal giudicante nella pronuncia, che sostengono la decisione oggetto di impugnazione.