Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50945 del 23/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 50945 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIPITONE GIUSEPPE N. IL 29/09/1956 parte offesa nel procedimento
c/
ALTEA SPA
DORIA SPA
avverso il decreto n. 2276/2009 GIP TRIBUNALE di PARMA, del
05/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.^.;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con provvedimento del 5 maggio 2012 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Parma, all’esito dell’udienza camerale ex artt. 410 e 409 commi 2, 3 e 4 cod. proc.
pen. celebrata a seguito dell’opposizione proposta dalle parti offese avverso la richiesta di
archiviazione presentata dal P.M., accoglieva quest’ultima richiesta. Riteneva il Giudice che tale
richiesta fosse fondata anzitutto per l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio ed ancora

1.2 Avverso tale provvedimento propone ricorso la persona offesa PIPITONE Giuseppe in
proprio deducendo il vizio di manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata oltre il vizio di
erronea applicazione della legge penale: in particolare rileva il ricorrente che, sulla scorta degli
atti di indagine compiuti, fosse senz’altro ravvisabile la preventiva consapevolezza (e non il
mero sospetto, come erroneamente sostenuto dal P.M. e, di seguito, dal GIP) da parte di
alcune società operanti nel commercio di sostanze alimentari (società ALTHEA s.p.a. e LA
DORIA s.p.a che avevano aperto un mercato in Polonia) che gli alimenti commercializzati
tramite altra società (ITALIAN FOOD) contenessero sostanze nocive di tipo cancerogeno. Tale
circostanza, asseritamente appresa dalla società LA DORIA s.p.a. tramite una sua controllata
(ALTHEA s.p.a. con sede in Parma), aveva indotto la stessa società LA DORIA a bloccare la
commercializzazione da parte la società ITALIAN FOOD. Le argomentazioni sviluppate dal GIP
dovevano ritenersi frutto di una errata interpretazione ed applicazione della normativa di
settore e delle norme comunitarie oltre ad essere manifestamente illogiche per avere escluso
una condotta dolosa da parte delle società ALTHEA e LA DORIA che ben conoscevano la
nocività degli alimenti da commercializzare tramite la società ITALIAN FOOD, come del resto
affermato dagli stessi militari del NAS che avevano svolto le indagini.
1.3 In data 13 maggio 2013 venivano presentati da parte dell’odierno ricorrente motivi
aggiunti con i quali si insiste nel ricorso originario, esponendo ulteriori elementi che
evidenziavano il comportamento doloso delle società ALTHEA s.p.a. e LA DORIA s.p.a.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni. Carattere preminente
assume il fatto che il ricorso proposto dal PIPITONE (peraltro in proprio e non a mezzo di
difensore munito di procura) contiene censure attinenti alla valutazione della non fondatezza
della notizia di reato.
2. Premesso che nel caso in esame – come esattamente rilevato dal P.G. requirente – non
si verte nella ipotesi del decreto di archiviazione pronunciato ai sensi dell’art. 409 cod. proc.
pen., ma nella diversa fattispecie di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410 stesso codice (in
relazione, quanto alle modalità, all’art. 409 cit.), per costante giurisprudenza di questa Corte il

l

per la maturata prescrizione dei reati ipotizzabili (artt. 515 e 516 cod. pen.).

provvedimento emesso dal GIP ai sensi del combinato disposto degli artt. 410 e 409 cod. proc.
pen. è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 di quest’ultima disposizione che, nel
fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall’art. 127, comma quinto, dello stesso
codice, consente il ricorso di legittimità soltanto nel caso di mancato rispetto delle regole
sull’intervento delle parti in camera di consiglio, con conseguente inammissibilità del ricorso
proposto dalla persona offesa contenente censure attinenti alla valutazione di non fondatezza
della notizia di reato. (vedi oltre a Corte Cost. n. 353 del 1991, Cass. Sez. 6^ 16.12.1997 n.
5144. Sofri ed altro, Rv. 210060; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 1^ Ord. 7.2.2006

223329).
• 3. Nel caso di specie i motivi addotti a sostegno del ricorso, così come quelli aggiunti, non
contengono alcuna censura in ordine al mancato rispetto delle regole del contraddittorio
(peraltro rispettate da parte del GIP per come pacificamente emerge dagli atti), ma rilievi
afferenti al merito della decisione di archiviazione connessi ad una errata valutazione da parte
del GIP della infondatezza della notitia criminis o, quanto meno, della insostenibilità della
accusa in giudizio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di C 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi lo stesso in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 23 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

n. 8842, P.O. in proc. Laurino ed altri, Rv. 233582; Sez. 6^ 5.12.2002 n. 436, Mione, Rv.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA