Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50944 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50944 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FEO NICOLA N. IL 21/09/1960
PICARDI ANTONIO N. IL 03/11/1960
avverso la sentenza n. 4892/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
_
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
che ha concluso per
3 e

Data Udienza: 28/11/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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21256/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2012 la Corte d’appello di Napoli, a seguito di appello del
Procuratore Generale presso tale Corte, in riforma di sentenza dell’8 luglio 2005 con cui il
Tribunale di Avellino aveva assolto Feo Nicola e Picardi Antonio dall’imputazione di furto
aggravato, li condannava alla pena di mesi sei di reclusione e €600 di multa ciascuno.

agli articoli 129, 605 e 627 c.p.p., per non avere la corte territoriale dichiarato l’estinzione per
prescrizione del reato, non valutando la sussistenza della causa estintiva “nella configurazione
finale del reato ascritto…derivante dall’applicazione del giudizio di equivalenza delle circostanze
aggravanti ed attenuanti”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’articolo 6, I. 5 dicembre 2005 n. 251,
l’articolo 157 c.p., al terzo comma, prevedeva: “Nel caso di concorso di circostanze aggravanti
e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69”. E
nel caso in questione, essendo stato accertato il fatto in data 17 maggio 2002, doveva
applicarsi – come ritiene peraltro la stessa sentenza impugnata – il testo suddetto, cioè quello
anteriore all’attuale che è entrato in vigore l’8 dicembre 2005. Avendo dunque la corte
territoriale riconosciuta l’equivalenza tra l’attenuante ex articolo 62 bis c.p. e le aggravanti
contestate (ritenendo gli imputati, “considerati gli elementi valutativi di cui agli artt. 133 e 133
bis c.p., con particolare riferimento alla concreta offensività del fatto ed alla condotta di vita
anteatta,…meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche, da considerarsi
equivalenti alle contestate aggravanti”: motivazione, pagina 5), doveva computare il termine
prescrizionale sul reato di furto semplice, e non, come invece ha fatto, sulla fattispecie di furto
pluriaggravato, deducendone così che la prescrizione non si era ancora compiuta. La
prescrizione, invece, era effettivamente già decorsa quando la corte si pronunciò, essendo
maturata il 17 novembre 2009. Il motivo va quindi accolto, con conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo violazione dell’articolo 157 c.p. in relazione

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013

Il Presidente

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