Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50944 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50944 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASRI KHALED N. IL 05/12/1977
avverso la sentenza n. 186/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

E

SiTA1A

Nasri Khaled propone ricorso avverso la sentenza del 26/11/2013 con la quale la Corte d’appello di
Venezia, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione in relazione a parte
dell’originaria accusa, qualificandola ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla mancata applicazione
delle attenuanti generiche e del minimo della pena, malgrado il ridimensionamento delle accuse e
l’avvenuta esclusione della recidiva dal computo della pena.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui formula in
questa sede deduzioni in fatto, senza confrontarsi con l’articolata motivazione della pronuncia sui
due aspetti contestati, che non viene in alcun modo esaminata nella sua tenuta logica, ma contestata
nel risultato finale attraverso l’allegazione di considerazioni di segno contrario, la cui valenza deve
ritenersi superata da quanto esposto, in senso opposto, dal giudicante..

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