Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50943 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50943 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MODICA ANGELO N. IL 02/11/1951
avverso la sentenza n. 3969/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del DottA e — (2-~’
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

19057/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2012 la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello
proposto da Modica Angelo avverso sentenza del 29 settembre 2010 con cui il Tribunale di
Ragusa lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 300 di multa per il
reato di cui all’articolo 2, comma 1, d.lgs. 211/1994 per omesso versamento all’Inps dal luglio
al settembre 2004 dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti della
S.r.l. di cui era legale rappresentante.

applicazione della legge penale perché l’imputato aveva versato i contributi nell’anno 2009,
manifestando la volontà di rimediare alla condotta criminosa. Come secondo motivo il
ricorrente adduce che il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato

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2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo denuncia erronea

i

Il primo motivo si basa sul fatto che l’imputato si sarebbe attivato, non appena cessò la crisi
aziendale che avrebbe causato la messa in liquidazione della S.r.l. di cui era legale
rappresentante, a regolarizzare la propria posizione con l’Inps, così dimostrandosi la sua
volontà “a voler rimediare alla condotta criminosa”. Ciò renderebbe applicabili le attenuanti
generiche. Sulla idoneità di un fatto – e prima ancora sulla prova di quel fatto – a giustificare
l’applicazione dell’articolo 62 bis c.p. spetta al giudice di merito la valutazione, che il giudice di
legittimità può vagliare solo sotto il profilo del vizio motivazionale (v. p. es. Cass. sez. VI, 28
ottobre 2010 n. 41365, per cui “la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra

nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa
l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo”; cfr.
altresì, da ultimo, Cass. sez. V,17 gennaio 2013 n.7562), qui non denunciato. È dunque
evidente l’infondatezza del motivo.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: e ciò impedisce, non consentendo il
formarsi di un valido rapporto processuale di impugnazione, di valutare la presenza di
eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p. (S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De
Luca); in particolare, l’estinzione del reato per prescrizione – anche se maturata prima della
sentenza di secondo grado, quando in tale sede non era stata fatta valere, come in effetti
risulta non esserlo stata nel caso di specie: S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale – è
rilevabile, anche d’ufficio, a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di
giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è verificato nel
caso de quo (ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3
novembre 1998 n. 11493, Verga; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato

D7

Franca). Ne consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte
costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il Consigliere Estensore

Il P sidente

P.Q.M.

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