Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50942 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50942 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANOVI BEATRICE SILVANA N. IL 09/06/1948
avverso la sentenza n. 729/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Geneirale in persona del Dott/
■n— \U—kcZ-che ha concluso per e k

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

17728/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 maggio 2012 la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello
proposto da Canovi Beatrice Silvana avverso sentenza del 12 gennaio 2010 con cui il Tribunale
di Reggio Emilia l’aveva condannata alla pena di mesi quattro di arresto e € 2000 di ammenda
per il reato di cui agli articoli 110 c.p. e 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 per aver realizzato una
discarica non autorizzata di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, su un terreno di sua proprietà.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo lamenta l’insussistenza

rifiuti potesse qualificarsi temporaneo, con conseguente violazione di legge. Il secondo
denuncia vizio motivazionale in ordine alla responsabilità, che la corte territoriale avrebbe
attribuito all’imputata solo perché proprietaria del terreno.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve anzitutto darsi atto che il reato ascritto alla imputata ha maturato il termine
prescrizionale in data 5 giugno 2013.
Quel che allora deve essere in concreto verificato è anzitutto l’ammissibilità del ricorso
(poiché in caso di inammissibilità originaria esso non è idoneo a instaurare un grado di
giudizio, potendosi accertare e dichiarare esclusivamente l’inammissibilità stessa: ex multis

S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493; S.U. 22
giugno 2005 n. 23428; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839), e, in caso di esito della
prioritaria verifica nel senso della ammissibilità, accertare pure che non emergano dai motivi o
comunque dagli atti cause di non punibilità riconducibili all’articolo 129, secondo comma,
c.p.p., le uniche cui cede l’obbligo del giudice di legittimità alla immediata declaratoria della
estinzione per intervenuta prescrizione, obbligo che prevale invece anche sulle nullità di rito
assolute ed insanabili, essendo incompatibile il principio della immediata applicabilità di una
causa estintiva del reato con il rinvio al giudice di merito che altrimenti si dovrebbe disporre
(S.U. 27 febbraio 2002 n. 17179; S.U. 28 novembre 2001-11 gennaio 2002 n. 1021).
Nel caso di specie, il secondo motivo del ricorso appare privo di manifesta infondatezza.
Invero, la corte territoriale, a fronte della doglianza dell’appellante sulla mancanza di prova “di
qualsivoglia collegamento della medesima con la discarica e, inoltre, qualunque suo contributo
di volontà”, ha motivato soltanto sulla qualità di proprietaria dell’area, deducendone la
responsabilità per la condotta di terzi che depositino in modo incontrollato rifiuti, e richiamando
al riguardo un precedente di questa Suprema Corte in tal senso (Cass. sez. III, 27 ottobre
2011 n. 45974). Questo arresto, peraltro, pur inserendosi in una corrente interpretativa che di
recente appare tendenzialmente prevalere (Cass. sez. III, 19 dicembre 2012-26 febbraio 2013
n. 9213, non massimata; Cass. sez.III, 9 luglio 2009 n. 36836; Cass. sez.III, 26 gennaio 2007
n. 21677) nel riconoscere il reato come integrato da una culpa in vigilando attribuibile

di elementi probatori idonei a dimostrare il decorso del tempo necessario perché il deposito dei

proprietario, non può definirsi completamente consolidato, esistendo un orientamento, ancora
alquanto recente, che contrasta, non ravvisando il reato nella mera consapevolezza da parte
del proprietario dell’abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi (Cass. sez.III, 1 luglio 2002
n. 32158, Cass. sez.III, 12 ottobre 2005-19 gennaio 2006 n. 2206 e Cass. sez.III, 9 ottobre
2007-17 gennaio 2008 n. 2477). Ciò considerato, superfluo risultando il vaglio dell’ulteriore
motivo, il ricorso si configura ammissibile, con conseguente dichiarazione – nulla emergendo
dagli atti e dal ricorso stesso che induca inequivocamente alla applicabilità delle cause di non
punibilità di cui al secondo comma dell’articolo 129 c.p.p – della estinzione per prescrizione del

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013

Il Consigliere Estensore

Il Pr sidente

reato contestato all’imputata, derivandone l’annullamento della sentenza impugnata.

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