Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50941 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50941 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EZZOUMI NACER N. IL 04/10/1985
avverso la sentenza n. 11986/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 14/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

La difesa di Ezzoumi Nacer propone ricorso avverso la sentenza del 14/05/2015 con la quale il
Tribunale di Bergamo ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di
cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si contesta violazione di legge sulla mancata valutazione di impossibilità di applicazione
di formule di proscioglimento in fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, all’atto in cui contesta la
motivazione riguardante l’impossibilità di applicazione di formule di proscioglimento, senza
individuare elementi concreti emergenti dagli atti che attestino tale possibilità di risoluzione del
giudizio, e per contro ignora l’individuazione degli specifici elementi di segno contrario , indicati
dal giudicante nella pronuncia, che sostengono la decisione oggetto di impugnazione.

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