Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5094 del 30/01/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5094 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FELLEG ZSOLT JANOS n. 29/8/1978
avverso la sentenza n. 57/2013 del 3/12/2013 della CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Felleg Zsolt Janos propone ricorso con atto a propria firma avverso la
sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3 dicembre 2013 che disponeva
l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso a suo carico il 21 giugno
2013 dal Tribunale di Satu Mare (Romania) per l’esecuzione della condanna
disposta dalla locale Pretura alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per
falso e truffa commessi nell’anno 2007, disponendo l’esecuzione della pena in
Italia in ragione del radicamento nel territorio nazionale. A sostegno
dell’impugnazione deduce la violazione di legge in quanto l’accoglimento della
richiesta di esecuzione pena in Italia non gli consente la richiesta di un nuovo
giudizio alla autorità giudiziaria romena.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Difatti la
esecuzione della pena in Italia è decisione conforme alla richiesta della parte e,
peraltro, non è chiarito perché tale condizione non consentirebbe l’accesso ad
istituti processuali rumeni quale quello genericamente indicato dalla parte.
Data Udienza: 30/01/2014
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 50
I. 69/2005.
Roma il 30 nnaio 2014
i Stefano
(3..).‘k
Tit Garrib
il presidente