Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50938 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50938 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBINACCI SEIDITA MIRKO N. IL 19/05/1994
avverso la sentenza n. 4794/2015 TRIBUNALE di NAPOLI, del
30/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

La difesa di Rubinaccci Seidita Mirko propone ricorso avverso la sentenza del 30/03/2015 con la
quale il Tribunale di Napoli ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione
di cui agli arti. 337, 582, 585 cod.pen. e 116 cds.
Nel ricorso si contesta violazione di legge, relativamente alla mancata acquisizione, nel corso del
procedimento per la convalida dell’arresto, di documentazione medica riguardante l’interessato,
oltre che per la decisione di emissione di misura cautelare successivamente all’accoglimento della
richiesta di applicazione della pena. Si deduce inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in
merito alla decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena o di circoscrivere la
continuazione ad unico reato,a fronte della imputazione riguardante tre accuse.
Il ricorso è inammissibile quanto al primo profilo, perché proposto per motivi non consentiti,
all’atto in cui fondano l’impugnazione del provvedimento decisorio del grado, su attività di natura
cautelare, che in nulla incidono sulla legittimità della sentenza impugnata, che costituisce oggetto
ed orizzonte valutativo del gravame proposto.
Gli ulteriori rilievi risultano inammissibili per manifesta infondatezza poiché è pacifico che
all’applicazione della sospensione condizionale della pena può procedersi nel giudizio di
applicazione di pena concordata solo se questa fa parte dell’accordo, circostanza non ricorrente nel
caso concreto, e non può individuarsi un onere argomentativo con riferimento ad istanze non
proposte, posto che non è riconosciuto nel procedimento in esame, un potere di iniziativa di ufficio
(Sez. 6, n. 3140 del 08/09/1992, Carcioni, Rv. 192066).
Nello stesso senso, oltre per nel senso dell’inammissibilità per mancanza di interesse, deve
concludersi anche in relazione all’ulteriore rilievo, frutto di chiaro errore materiale, all’atto in cui il
giudice ha applicato la pena negli esatti termini computati tra le parti, riferendo poi in motivazione
l’aumento ad un reato singolo di cui al capo d) mai contestato, con il che evidenziando sia l’errore
materiale compiuto, che la mancata erronea considerazione di elementi deteriori per l’interessato,
che impongono di concludere nel senso indicato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Pre

nte

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