Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50937 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 50937 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIRIENZO ANGELA N. IL 16/09/1971
avverso la sentenza n. 281/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
06/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott./A,
che ha concluso per
(1„c9,–,c,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

13685/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2012 la Corte d’appello di Bari respingeva l’appello proposto da
Dirienzo Angela avverso sentenza del 18 ottobre 2011 con cui il Tribunale di Bari, sezione
distaccata di Altamura, l’aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui
agli articoli 81,110 e 483 c.p.
2. Ha presentato ricorso l’imputata adducendo cinque motivi. Il primo motivo denuncia
mancanza di motivazione, essendosi la corte territoriale limitata ad elencare la normativa

contestati riguardassero effettivamente l’area e se le norme invocate fossero state applicate
correttamente. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 4 ss. D.p.r. 357/1997 e
delle norme vigenti in materia paesaggistica e ambientale in relazione all’articolo 483 c.p.; il
terzo e il quarto motivo denunciano altresì violazione dell’articolo 483 c.p., il quarto anche in
relazione all’articolo 192 c.p.p. Il quinto motivo adduce, in subordine, l’estinzione del reato ex
articolo 157 c.p. nelle more del deposito della sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve darsi atto che, come prospetta nella parte finale del ricorso l’imputata, il reato a lei
ascritto risulta aver maturato prescrizione il 9 giugno 2012.
Quello che allora, tanto premesso, deve essere in concreto verificato è anzitutto
l’ammissibilità del ricorso (poiché in caso di inammissibilità originaria esso non è idoneo a
instaurare un grado di giudizio, potendosi accertare e dichiarare esclusivamente
l’inammissibilità stessa: ex multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21; S.U. 3
novembre 1998 n. 11493; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n.
42839), e, in caso di esito della prioritaria verifica nel senso della ammissibilità, accertare pure
che non emergano dai motivi o comunque dagli atti cause di non punibilità riconducibili
all’articolo 129, secondo comma, c.p.p., le uniche cui cede l’obbligo del giudice di legittimità
alla immediata declaratoria della estinzione per intervenuta prescrizione, obbligo che prevale
invece anche sulle nullità di rito assolute ed insanabili, essendo incompatibile il principio della
immediata applicabilità di una causa estintiva del reato con il rinvio al giudice di merito che
altrimenti si dovrebbe disporre (S.U. 27 febbraio 2002 n. 17179; S.U. 28 novembre 2001-11
gennaio 2002 n. 1021).
Nel caso in esame, partendo dal primo motivo, non si può non constatarne la consistenza, dal
momento che, realmente, la motivazione della sentenza impugnata si concreta, dopo aver
richiamato la posizione del Tribunale in ordine all’assoggettamento a vincoli dell’immobile della
imputata, in un ampio elenco (pagine 3-6) di fonti normative, da cui scaturisce, con un
evidente iato in ordine alla verifica della concreta applicabilità di esse alla fattispecie in esame,
la completa adesione al primo giudice (motivazione, pagina 6: “Sicché del tutto

richiamata dal primo giudice senza accertare, tenendo conto dei motivi d’appello, se i vincoli

condivisibilimente il 1 0 Giudice ha affermato che in capo all’imputata quale soggetto
richiedente condono non possono sussistere dubbi circa la penale responsabilità ecc.”), senza
confrontarsi con l’appello. La conformazione della doglianza è dunque sufficiente a rendere assorbiti motivi susseguenti – ammissibile il ricorso, con conseguente dichiarazione – nulla
emergendo dagli atti e dal ricorso stesso che induca inequivocamente alla applicabilità delle
cause di non punibilità di cui al secondo comma dell’articolo 129 c.p.p – della estinzione per
prescrizione del reato contestato all’imputata, derivandone l’annullamento della sentenza

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il Consigli re Estensore

Il P esidente

impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA