Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50935 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50935 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Melizzi Gabriele, n. in Francia il 15/09/1962;

avverso la sentenza del Tribunale di Vasto in data 28/11/2007;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/11/2007 il Tribunale di Vasto ha condannato Melizzi
Gabriele per il reato di cui agli artt.110 e 1231 cod. nav. per avere, quale
proprietario, omesso di provvedere alla revisione di due estintori già installati a
bordo di motopeschereccio e alla predisposizione di altri due prescritti dal
regolamento di sicurezza del decreto min. 5/08/2002 n. 218.

2. Ha proposto ricorso l’imputato.

Data Udienza: 28/11/2013

Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 1231 cod.nav. e del decreto
ministeriale del 05/08/2002 n. 218 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione. Premette che, a norma del regolamento del 2002, sulle
imbarcazioni devono essere installati estintori in base alla potenza del natante e
alla capacità estinguente degli stessi. Entrambi detti criteri devono pertanto
essere elusi o disapplicati perché solo in tal caso si versa in un evento

dalle deposizioni acquisite nel dibattimento non si sarebbe acquisito alcun
riscontro in ordine alla potenza del motore del natante, ormeggiato in porto, e
sarebbe stato controllato solo il numero degli estintori e non anche la capacità di
estinzione degli stessi senza considerare che responsabile dell’osservanza delle
norme era il comandante della motonave e non l’armatore dell’imbarcazione. Tali
questioni non sono state trattate dalla sentenza impugnata.
Con un secondo motivo lamenta l’intervenuta prescrizione del reato, accertato in
data 03/11/2004, secondo la previgente, più favorevole, normativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va premesso che, tenuto ad osservare una disposizione di legge o di
regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente
in materia di sicurezza della navigazione, è, secondo quanto previsto dall’art.
1231 cod. nav., “chiunque”. Ne consegue che ricade anche sul proprietario della
nave e non sul solo comandante, come sostenuto tra l’altro, in ricorso,
l’osservanza in particolare della disciplina, specificamente prescritta dagli artt.10
e 16 del regolamento di sicurezza per le vani abilitate alla pesca costiera di cui al
decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 05/08/2002, n. 218,
relativa alla dotazione di mezzi antincendio, segnatamente rappresentati da
estintori a schiuma o a polvere o a Co 2.
Ciò posto, va anche osservato che tale decreto prescrive un diverso numero di
estintori la cui presenza è necessaria a bordo a seconda della potenza totale
installata ed espressa in Kw e del numero dei locali presenti, in particolare
essendo previsto un diverso numero in prossimità dell’apparato motore (uno
ovvero due) a seconda che la potenza sia inferiore o superiore a 74; sarebbe
quindi stato necessario, come lamentato in ricorso, che la sentenza, nel ritenere
in particolare necessaria la presenza di quattro estintori a bordo, desse conto
anzitutto della potenza dell’imbarcazione di specie; la mancanza di ogni
specificazione sul punto comporta dunque che la sentenza dovrebbe essere
annullata con rinvio per nuova motivazione; sennonché la prescrizione del reato
2

suscettibile di mettere in pericolo la sicurezza della navigazione. Nella specie,

nel frattempo maturata in data 07/05/2010, tenuto conto anche delle
sospensioni avutesi, impone, in assenza di elementi che impongano il
proscioglimento ex art. 129 c.p.p., l’annullamento senza rinvio per intervenuta
estinzione del reato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013
Il Consi iere est.

P.Q.M.

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