Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50935 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50935 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELAZ ZOUHEIR N. IL 10/05/1984
avverso la sentenza n. 3763/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
La difesa di Elaz Zouheir propone ricorso avverso la sentenza del 20/02/2015 con la quale la Corte
d’appello di Genova, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, pronunciata dal giudice di primo grado.
Nel ricorso si deduce violazione vizio di motivazione, quanto all’accertamento di responsabilità.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui formula in
questa sede deduzioni neppure prospettate in sede di appello, ove si era limitato a rilevare la
Modestia del fatto, per desumerne l’insussistenza del reato, così formulando l’eccezione di difetto di
motivazione rispetto ad elementi non portati a sostegno del gravame di merito, con deduzione
manifestamente infondata e non consentita all’atto in cui richiede in questa sede un difforme
giudizio di merito.