Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50934 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50934 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIMULA ANTONELLO N. IL 11/12/1967
avverso la sentenza n. 986/2010 TRIBUNALE di SASSARI, del
13/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.A
Quje._9_,3
che ha concluso per
e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. 5-1—k2-Q9–s

Data Udienza: 28/11/2013

11068/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 aprile 2012 il Tribunale di Sassari ha condannato Simula Antonello
alla pena di C 1200 di ammenda per ciascuno dei reati di cui agli articoli 3, comma 3, d.lgs.
494/1996 (capo a) e 4, comma 3, d.lgs. 494/1996 (capo b).
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo la violazione dell’articolo 3, commi 3 e 4,
d.lgs. 494/1996 e 27 Cost. Assume che l’imputato non avrebbe dovuto essere condannato
perché “il Tribunale…pretende di scindere rappresentante e rappresentata”, essendo Simula
dovuto essere formulata nei confronti del committente o del responsabile dei lavori, avendo
comunque la ditta esecutrice adempiuto le prescrizioni, con conseguente estinzione dei reati ad
essa contestati. Il Tribunale non avrebbe motivato, poi, il disattendimento dei documenti
prodotti della difesa, che illustrano l’attività posta in essere dall’imputato per la ditta e per altre
società, nonché provano l’estraneità della ditta al cantiere oggetto di ispezione. Nel caso di
specie, poi, il rispetto del principio di correlazione tra imputazione e sentenza avrebbe imposto
modifica dell’imputazione stessa. Nella motivazione, infine, il giudice avrebbe dato atto della
estinzione del reato secondo la testimonianza resa dall’ispettore del lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato L44-owt^,
t

A

Come evidenzia la sintesi dell’unico motivo appena tracciata, questo denota caratteristiche di
affastellamento e confusione delle argomentazioni, mescolando vari piani di censura e non
consentendo di percepire in modo chiaro e specifico quali siano effettivamente i vizi in cui
sarebbe incorso il giudice di merito. Incongruo è il rilievo come vizio di una pretesa scissione
tra l’imputato e la sua ditta, come poi l’ulteriore rilievo nel senso che la contestazione avrebbe
dovuto essere fatta al committente o al responsabile dei lavori in questione. Peraltro, la
motivazione – che il ricorrente qualifica mancante e tale da condurre anche una violazione del
principio di correlazione tra contestazione e decisione – appare adeguata sotto ogni profilo,
dando atto che l’imputato è emerso dall’istruttoria dibattimentale quale titolare della ditta
committente dei lavori di costruzione cui si riferivano i due capi d’imputazione, e che in quanto
tale egli non aveva provveduto, contestualmente all’affidamento dei lavori, a designare il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori stessi. Dalla
deposizione dell’ispettore del lavoro in ordine agli esiti della sua visita in cantiere, poi, rimarca
il Tribunale, era risultato che il Simula operava non solo come esecutore ma proprio anche
come committente dei lavori: e il pagamento della sanzione ex articolo 24, comma 1, d.lgs.
758/1994 era stato effettuato dall’imputato solo quale titolare della ditta esecutrice,
estinguendo così soltanto la contravvenzione a questa ascrivibile e rimanendo invece
inadempiente come titolare della ditta committente.

legale rappresentante di una ditta esecutrice dei lavori in questione. L’imputazione avrebbe

In conclusione, il ricorso, per manifesta infondatezza se non per genericità, deve essere
dichiarato inammissibile: il che impedisce, non consentendo il formarsi di un valido rapporto
processuale di impugnazione, di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex
articolo 129 c.p.p. (S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca; in particolare, l’estinzione del
reato per prescrizione è rilevabile d’ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un
nuovo grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è
verificato nel caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21,
Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass.

la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data
13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si
dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2013

Il Consi

re Estensore

Il Presidente

sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca). Alla inammissibilità consegue, altresì,

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