Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50934 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50934 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MBENJAMIN BENJAMIN N. IL 01/07/1980
avverso la sentenza n. 1079/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 15/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Pr dente

La difesa di Mbenjamin Benjamin propone ricorso avverso la sentenza del 15/05/2015 con la quale
la Corte d’appello di Reggio Calabria, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in
relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen. pronunciata dal giudice di primo grado.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto all’accertamento di
responsabilità, con riferimento alla carenza di dolo, al mancato accertamento dell’esimente dello
stato di necessità, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed adeguamento della pena.
Si sollecita da ultimo la valutazione della tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. proc. pen,
entrato in vigore in epoca successiva alla sentenza impugnata.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui ripropone, a
sostegno delle proprie richieste le circostanze di fatto, già valutate insussistenti con argomentazione
coerente e completa e specifica dalla Corte territoriale c con riguardo all’inconsistenza del
giustificazioni rese, che non possono escludere né la consapevolezza della condotta, né verificare
uno stato di necessità insussistente, o giustificare un contenimento della pena, a fronte della
specifica argomentazione di segno opposto tratta sia dai precedenti risultanti a carico
dell’interessato, che dal comportamento tenuto nella specie.
Da ultimo, l’invocata valutazione astratta dell’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 131 bis
cod. proc. pen. non può trovare accoglimento per motivi di merito, in quanto gli elementi riportati
nella sentenza escludono che possa profilarsi nella specie una valutazione di limitata gravità ed
occasionalità del reato, nel senso richiesto dalla norma di cui si invoca l’applicazione, precludendo
l’accertamento della condizione necessaria a consentire in questa fase l’annullamento, per la
valutazione sul punto a cura del giudice di merito, secondo quanto stabilito in casi analoghi da
questa Corte (Sez. 3, n..21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693).

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