Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50933 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50933 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASAVECCHIA MASSIMO N. IL 28/05/1962
avverso la sentenza n. 7676/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dotty4
che ha concluso per
ciT

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

NroL.9-A. (2-

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Data Udienza: 28/11/2013

3530/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 luglio 2012 la Corte d’appello di Roma, a seguito di appello proposto
da Casavecchia Massimo avverso sentenza del 1 luglio 2008 con cui il Tribunale di Tivoli,
sezione distaccata di Palestrina, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi e 10 giorni di
reclusione per i reati di cui agli articoli 44, lettera b), d.p.r. 380/2001 (capo a), 83, 93, 94 e 95
d.p.r. 380/2001 (capo b), 64, 65, 67, 71 e 72 d.p.r. 380/2001 (capo c) e 483 c.p. (capo d), in
riforma della sentenza impugnata dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi a), b)

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi. Il primo motivo denuncia
violazione degli articoli 44, lettera b), d.p.r. 380/2001 nonché del d.l. 269/2003 convertito
nella I. 326/2003: l’appello non aveva chiesto l’assoluzione, se non in via residuale, sulla
qualificazione dell’intervento edilizio quale manutenzione straordinaria, avendo invece in via
principale addotto l’ottemperanza del requisito temporale della ultimazione dell’opera secondo
il condono. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 483 c.p. in quanto non sarebbe
stato dichiarato il falso. Il terzo motivo, in subordine, chiede la dichiarazione di estinzione per
prescrizione del reato di cui al capo d).
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato?,
Il primo motivo, pur qualificato dal ricorrente come violazione di legge, si nutre invece di
sostanza fattuale. Lamenta il ricorrente che nell’atto d’appello si adduceva la ultimazione delle
opere abusive entro 31 marzo 2003, cioè l’ottemperanza del requisito temporale previsto dal
condono, essendo nei motivi d’appello richiamate solo le dichiarazioni testimoniali con cui si
sarebbe provato che nel settembre 2002 l’immobile esisteva e quindi, a maggior ragione,
doveva considerarsi tempestivamente ultimato. Il centro del motivo, infatti, è la trascrizione di
buona parte della deposizione dei testimoni Giovanni Fiore e Danilo Silvani (ricorso, pagine 78) per concludere che “ne consegue che l’immobile al momento dell’accertamento era
legittimamente condonabile” (ricorso, pagina 8). Si chiede, in tal modo, al giudice di legittimità
di riesaminare il compendio probatorio in ordine all’accertamento della data di ultimazione
delle opere abusive di cui si tratta: richiesta palesemente inammissibile.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 483 c.p., ma anch’esso si fonda
direttamente su elementi fattuali. Si censura infatti la corte territoriale per avere richiamato il
contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda di condono
quale unico dato da cui sarebbe stato estrapolato l’elemento costitutivo del falso, senza
considerare che in realtà l’imputato non aveva riferito il falso perché il manufatto in questione
nel 2002 era già esistente e funzionale. In particolare si censura la corte per avere ricavato la
falsità da una “chiave di lettura del tutto opinabile e non rispondente alla realtà”, cioè la su

e c), rideterminando la pena per il reato di cui al capo d) in mesi quattro di reclusione.

interpretazione della dichiarazione suddetta nel senso che non fosse esistente la copertura né
la struttura portante per aver l’imputato dichiarato “attualmente la copertura esistente è in
fase di consolidamento e rinnovo della struttura portante”: ciò sarebbe in contrasto con le
dichiarazioni testimoniali del responsabile dell’ufficio tecnico comunale Luigi Salomone, che
vengono trascritte dal ricorrente. Si tratta evidentemente di una versione alternativa
dell’interpretazione del compendio probatorio, che porta a richiedere al giudice di legittimità un
terzo grado di cognizione di fatto, chiaramente inammissibile.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
cui al capo d per intervenuta prescrizione il 14 settembre 2012, cioè posteriormente alla
sentenza d’appello. L’inammissibilità dei motivi che censurano la sentenza impugnata osta,
infatti, al formarsi di un valido rapporto processuale di impugnazione che consentirebbe di
valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p. (S.U. 22
novembre 2000 n. 32, De Luca; in particolare, l’estinzione del reato per prescrizione è
rilevabile anche d’ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di
giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è verificato nel
caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3
novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez. III, 10
novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca). Dalla dichiarazione di inammissibilità discende
altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa
in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia
stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si
dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il Con

re Estensore

Il

sidente

il che impedisce di vagliare la subordinata richiesta di dichiarazione di estinzione del reato di

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