Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50933 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50933 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNO MAURIZIO N. IL 02/04/1980
avverso la sentenza n. 141/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

DEPOSìV

La difesa di Ianno Maurizio propone ricorso avverso la sentenza del 03/03/2015 con la quale la
Corte d’appello di Campobasso, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al
reato di cui all’art. 337 cod. pen. pronunciata dal giudice di primo grado.
Nel ricorso si deduce violazione di legge, quanto all’accertamento di responsabilità, che si assume
non attinente ad una condotta rapportabile all’ipotesi di reato, in quanto non percepibile come
antigiuridica e quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui ripropone, a
sostegno delle proprie richieste le circostanze di fatto già valutate insussistenti con argomentazione
coerente, completa e specifica dalla Corte territoriale, con la quale il ricorrente non si confronta,
così manifestando la sollecitazione in questa fase un nuovo giudizio di merito, estraneo all’ambito
di cognizione di questa Corte..

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