Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50932 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50932 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIARIZIA ADELE N. IL 29/04/1984
avverso la sentenza n. 386/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il P

ente

Chiarizia Adele propone ricorso avverso la sentenza del 03/03/2015 con la quale la Corte d’appello
di Campobasso, ha accertato confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato
di cui all’art. 337 cod. pen. pronunciata dal giudice di primo grado.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi non consentiti all’atto in cui ripropone, a
sostegno delle proprie richieste le circostanze di fatto, già valutate insussistenti con argomentazione
coerente e completa e specifica dalla Corte territoriale, con la quale la ricorrente non si confronta,
così sollecitando in questa fase un nuovo giudizio di merito, estraneo all’ambito di cognizione di
questa Corte..

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