Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5093 del 11/12/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5093 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
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sul ricorso proposto da:
GIANNOTTA FABIO N. IL 22/11/1977
avverso l’ordinanza n. 4990/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 11/12/2014
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26/2/2014,
rigettava l’istanza di applicazione provvisoria dell’affidamento in prova ex art. 94
d.P.R. 309/90 avanzata nell’interesse di Fabio Giannotta e di sospensione della
pena, ritenendo necessario attendere la decisione del Collegio; con ordinanza del
12 – 13/3/2014, confermava il precedente provvedimento dopo avere esaminato
2. Ricorre per cassazione il difensore di Fabio Giannotta avverso il secondo
provvedimento, deducendo violazione di legge: il provvedimento impugnato era
privo di qualsiasi motivazione ed argomentazione.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione: il Magistrato aveva ignorato la disponibilità di Giannotta ad
indossare il braccialetto elettronico.
Alla luce del pericolo di pregiudizio per la salute fisica del condannato, il
ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la immediata
concessione dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dalla certificazione del D.A.P. emerge la morte di Fabio Giannotta avvenuta
il 4/4/2014.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per
essere la pena estinta per morte del condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per essere la pena estinta per
morte del condannato.
Così deciso 1’11 dicembre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
la Relazione Sanitaria aggiornata del detenuto.