Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50929 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50929 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SONCIN ALDO N. IL 24/03/1975
avverso l’ordinanza n. 4734/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
onsigliere est.

La difesa di Soncin Aldo propone ricorso avverso l’ordinanza del 09/01/2015 con la quale la Corte
d’appello di Torino, ha accertato l’inammissibilità dell’appello proposto per genericità.
Nel ricorso si deduce nullità dell’ordinanza e vizio di motivazione, con riguardo all’affermazione di
inammissibilità del gravame di merito, per insussistenza della ritenuta genericità.
Il ricorso risulta inammissibile perché generico e manifestamente infondato, in quanto nell’atto di
appello si chiedeva la riduzione della pena nel minimo, senza considerare il già avvenuto
riconoscimento di tale trattamento e si richiama genericamente l’astratta possibilità di concessione
delle attenuanti generiche, senza evidenziare a tal fine un argomento suscettibile di valorizzazione a
tal fine.
In tal senso risulta corretta la valutazione di genericità del gravame di merito, e conseguentemente
privo dei vizi denunciati il provvedimento sottoposto a ricorso sulla base degli stessi generici motivi
esposti in quella fase.

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