Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50928 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50928 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIO FRANCESCO N. IL 04/03/1952
SILVESTRI RITA N. IL 13/07/1964
avverso la sentenza n. 3183/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 27/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 30/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza 27.6.2012 ha confermato la
colpevolezza degli imputati Maio Francesco e Silvestri Rita in ordine al reato di
emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 110 cp e 2 D. D. L.vo n. 74/2000)
commesso rispettivamente nelle qualità di amministratori di fatto e di diritto della Blue
srl;

ha invece dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in

relazione alle violazioni riguardanti l’anno 2002 ed ha quindi rideterminato la pena in

Secondo la Corte di merito, le operazioni a cui le fatture si riferivano
(prestazioni relative a contratti di associazione in partecipazione) dovevano ritenersi
inesistenti sulla base di una serie di elementi evidenziati in motivazione.
2. I difensori degli imputati ricorrono in cassazione denunziando sei motivi qui
di seguito sintetizzati:
2.1 violazione dell’art. 525 comma 2 cpp e nullità della sentenza per
mutamento del giudice dopo l’udienza di discussione del 14.4.2012;
2.2 violazione degli artt. 125, 417 lett. b) e 546 cpp – Contraddittorietà e
illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità del capo di
imputazione per omessa individuazione delle condotte degli imputati, con particolare
riferimento alla qualità di amministratore di fatto del Maio;
2.3 violazione dell’art. 2 D. D. L.vo n. 74/2000 e vizio di motivazione (per
illogicità e contraddittorietà). Attraverso un’ampia censura, si contesta la ritenuta
insussistenza delle operazioni mediante l’analisi delle singole fatture in relazione alle
varie annualità;
2.4 mancanza dell’elemento soggettivo del reato – Omessa e contraddittoria
motivazione – Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 15 del D.
Lvo n. 74/2000;
2.5 violazione dell’art. 9 del D. Lvo n. 289/2002 – Omessa pronuncia;
2.6 violazione degli artt. 132 e 133 cp – Omessa motivazione sulla
quantificazione della pena alla Silvestri.
3. Con memoria 12.6.2013 i difensori hanno proposto motivi aggiunti in ordine
alla dedotta nullità della sentenza per mutamento del giudice e alla effettività
dell’attività sociale, richiamando in proposito una pronuncia di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso – che propone il tema dello sdoppiamento della
discussione delle parti dinanzi a due collegi diversi – è fondato.
La questione è stata già affrontata da questa Corte con una pronuncia recente
(cfr. Sez. 5, Sentenza n. 45649 del 25/09/2012 Ud. dep. 22/11/2012 Rv. 254004) a
cui si intende dare senz’altro continuità: il sistema delineato dall’art. 525 c.p.p. comma
2 esige che a deliberare la sentenza concorrano, a pena di nullità assoluta, gli stessi

2

anni uno di reclusione.

giudici che hanno partecipato al dibattimento. E, poiché quest’ultima fase processuale
consta dell’istruzione dibattimentale e della discussione, l’identità del giudice, tanto
monocratico che collegiale, deve sussistere nell’arco di ambedue detti momenti, così
come nella fase successiva della decisione, per l’ovvio motivo che, in virtù della scelta
dell’oralità del procedimento, la sentenza deve essere deliberata da chi ha presieduto
alla raccolta delle prove (anche se, in ipotesi, non si tratti dello stesso giudice che ha
proceduto all’ammissione di esse, dal momento che il principio di immutabilità esige

42509/2008) e alla successiva discussione, avendo in tal modo acquisito la conoscenza
di prima mano del materiale probatorio e, in successione, delle argomentazioni delle
parti, pubblica e private, a sostegno delle rispettive conclusioni. Regola che subisce
un’eccezione con riferimento alla fase degli atti introduttivi del dibattimento, di talché
la nullità non sussiste quando il giudice muti immediatamente dopo la verifica della
regolare costituzione delle parti (Cass. 4916/2003). La giurisprudenza di legittimità ha
peraltro introdotto, a fini di economia processuale e per la salvaguardia del principio di
ragionevole durata del processo, il correttivo rappresentato dalla possibilità di
rinnovazione del dibattimento, con il consenso delle parti, mediante lettura dei verbali
delle prove acquisite dal giudice in diversa composizione, che diventano così
direttamente utilizzabili dal mutato organo giudicante.
Venendo all’esame del caso di specie, dall’esame del fascicolo – che la natura
procedurale del vizio dedotto senz’altro consente – risulta che all’udienza del

4 .4.2012 dopo le conclusioni del Procuratore Generale e le discussioni dei difensori, la
Corte d’Appello dispose un rinvio per la decisione ad altra udienza (quella del
27.6.2012) acquisendo documentazione. A t9le ultima udienza, la composizione della
Corte era però diversa essendo mutato

rEPT-é~e del Collegio.

E’ evidente quindi che alla udienza del 27.6.2012 gli interventi delle parti
(precedentemente svolti) non potevano neppure essere rinnovati, non trattandosi di
atti verbalizzati, ma di discussioni orali di cui sono verbalizzate soltanto le richieste
finali, da sole inidonee a dar conto del percorso argomentativo che le sorregge, che
non può essere ignorato in sede di decisione, pena la svalutazione della discussione
stessa e più in generale dell’oralità del processo.
Come appare evidente, il principio dell’immutabilità del giudice risulta nel caso
di specie violato per effetto dello sdoppiamento della discussione dinanzi a due collegi
diversi. E il vulnus – in tal modo prodotto all’esigenza che l’organo decidente sia lo
stesso che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla discussione – non è sanato
dalla mancata opposizione delle parti, non essendo possibile, a differenza che per
quanto attiene alle prove orali, la rinnovazione mediante lettura degli interventi
conclusivi delle parti, che constano delle conclusioni e della illustrazione delle stesse.

3

soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria: Cass.

La sentenza impugnata è quindi affetta da nullità assoluta e a tale vizio segue
l’annullamento senza rinvio restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’Appello di L’Aquila per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 30.10.2013.

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