Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50928 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50928 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHEIKH MBACKE KHOULLE N. IL 10/12/1984
avverso la sentenza n. 4274/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
14/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Consigliere est.
La difesa di Cheikh Mbacke Khoulle propone ricorso avverso la sentenza del 14/04/2015 con la
quale il Tribunale di Genova ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione
all’imputazione di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla decisione di
sottoporre a confisca il denaro sequestrato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, all’atto in cui il giudicante ha espresso la sua
valutazione in merito sulla natura del denaro sequestrato quale profitto dell’attività svolta, che si
correla a quanto accertato in merito alla presenza sulla pubblica via del ricorrente in possesso di
dosi di stupefacente, non superata da specifiche allegazioni in fatto che pongano in dubbio tale
ricostruzione, che risulta sul piano argomentativo completa e non contrastante con elementi di
segno contrario..