Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50927 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50927 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JELASSI FATHI N. IL 15/02/1970
avverso la sentenza n. 7355/2013 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
ende.
processuali e della somma di e 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

i

Consi liere est.

oà/

Jelassi Fathi propone ricorso avverso la sentenza del 15/05/2014 con la quale il Tribunale di Perugia
ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui all’art.73 comma 5
d.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si contesta vizio di motivazione per la mancata applicazione di formule di
proscioglimento in fatto ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen. .
Il ricorso è inammissibile per genericità all’atto in cui sollecita la diversa determinazione, senza
indicare da quali elementi presenti agli atti potesse emergere l’obbligo di provvedere nel senso
auspicato, per di più a fronte di una specifica argomentazione del giudicante che ha richiamatogli
atti contenuti nel fascicolo processuale che, in senso contrario lo portavano all’individuazione quale
autore dei reati contestati.

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