Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50926 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50926 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIALLO AMADOU OURY N. IL 01/01/1970
avverso la sentenza n. 1524/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
27/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
1 Consi lere est.
La difesa di Diallo Amadou Oury propone ricorso avverso la sentenza del 27/04/2015 con la quale
il Tribunale di Milano ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di
cui all’art.73 d.P.r. n. 309/1990.
Nel ricorso si contesta violazione di legge per la mancata applicazione di formule di
proscioglimento in fatto ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen. .
Il ricorso è inammissibile per genericità all’atto in cui sollecita la diversa determinazione, e la sua
obbligatorietà senza indicare da quali elementi presenti agli atti potesse emergere l’obbligo di
provvedere nel senso auspicato, per di più a fronte di una specifica argomentazione del giudicante
che ha richiamato, fra l’altro, la confessione dell’interessato.