Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50925 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50925 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI WOLNER REMO FAUSTO N. IL 05/07/1968
avverso la sentenza n. 632/2015 TRIBUNALE di COMO, del
13/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

.JSITAì

Bianchi Wolner Remo Fausto propone ricorso avverso la sentenza del 13/04/2015 con la quale il
Tribunale di Como ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui
all’art. 337, 582, 585 cod. pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile quanto alla contestazione della misura della pena, atteso che la sua
determinazione è intervenuta sulla base dell’accordo delle parti ed il giudice deve valutarne solo la
legalità.
Nella specie la contestazione operata con riguardo alla sussistenza dell’obbligo di aumento della
pena per la recidiva di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen. è indubbia, stante la presenza di plurimi
precedenti a carico dell’interessato, mentre, quanto alla misura dell’aumento, l’identità di indole
non costituisce l’unica causa di determinazione nella misura dei due terzi, mentre l’impugnante
contesta esclusivamente la sussistenza di tale elemento di fatto, non quella delle ulteriori circostanze
giustificative, individuabili nella commissione di un reato nei cinque anni dalla precedente
condanna o durante l’esecuzione della pena, cosicché il motivo di impugnazione risulta privo di
specificità.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche per gli ulteriori rilievi, con riferimento all’aumento
per la continuazione ed alle altre determinazioni in punto pena, ove si contesta la determinazione,
peraltro definita dalle parti, con la proposizione di motivi di ricorso non consentiti.

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