Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50924 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50924 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO MASSIMO N. IL 18/08/1976 parte offesa nel procedimento
c/
SANTINI DENISE N. IL 03/10/1979
avverso l’ordinanza n. 1113/2015 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
23/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500 in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Consigliere est.

Amato Massimo, parte offesa nel procedimento iscritto a carico di Santini Denise, in relazione
all’imputazione di cui all’art. 368 cod. pen. propone ricorso avverso l’ordinanza del 23/02/2015
con il quale il Gip del Tribunale di Roma, ha accolto l’istanza di l’archiviazione della notizia di
reato.
Si lamenta violazione di legge per non essere stata l’udienza camerale disposta dal Gip preceduta da
un avviso in suo favore..
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da persona non legittimata, in quanto la parte offesa
non può proporre ricorso personalmente, poiché deve essere rappresentata da difensore abilitato,
secondo quanto espressamente previsto dall’art. 613 cod. proc. pen. dovendo intendersi la
possibilità di proposizione di impugnazione personale limitata al solo imputato, a mente dell’art.
571 cod. proc.pen. (principio pacifico; da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 8995 del 04/02/2015 imp.
Marinone, Rv. 262457)

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