Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50923 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50923 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 27/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSARELLI BIAGIO N. IL 21/10/1963
PASSARELLI GIANLUCA N. IL 27/12/1971
PASSARELLI DAVIDE N. IL 03/02/1977
DE MARCO TERESA N. IL 31/10/1941
PASSARELLI MARIA TERESA N. IL 08/12/1974
PASSARELLI ANTONELLA N. IL 03/02/1977
PASSARELLI FRANCO N. IL 24/05/1965
CASSELLA ARISTIDE N. IL 11/07/1960
avverso l’ordinanza n. 63/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. Tite~ (lAitAttA,

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Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2012 la Corte di Assise di Appello di Napoli,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, dichiarava il difetto di legittimazione
attiva degli eredi di Dante Passarelli ad avanzare richiesta di revoca della confisca
dei beni già appartenenti al “de cuius”, compresi nel complesso agricolo “La
Balzana”, siti in S. Maria La Fossa, e dei terreni di Cancello Arnone, disposta con

respingeva nel merito la stessa istanza in riferimento al terreno sito in Lusciano fg.
2 partt. 5169 e 5170.
2 La stessa Corte, con ordinanza del 4 marzo 2013, qualificato come ricorso
per cassazione l’atto di opposizione, proposto da Biagio, Franco, Gianluca e Davide
Passarelli nella qualità di eredi di Dante Passarelli e di soci della s.r.l. Ipam, da
Teresa De Marco, Maria Teresa ed Antonella Passarelli nella loro qualità di eredi di
Dante Passarelli e da Aristide Casella liquidatore della Ipam s.r.I., avverso la
precedente ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca,
ordinava la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per quanto di
competenza.
3. Con requisitoria scritta depositata il 2 luglio 2013 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Mauro Iacoviello, ha chiesto qualificarsi
il ricorso come opposizione con conseguente ritrasmissione degli atti alla Corte di
Assise di Appello di Napoli per la relativa decisione.

Considerato in diritto

Le conclusioni formulate dal Procuratore Generale meritano piena
condivisione.
1.La Corte di merito, pur avendo correttamente rilevato l’avvenuta
proposizione da parte degli eredi di Dante Passarelli, subentrati pro-quota nella
titolarità del suo patrimonio in virtù di successione ereditaria, di incidente di
esecuzione per ottenere la revoca della confisca, disposta nel procedimento di
cognizione, definito con sentenza della Corte di Assise di S.Maria Capua Vetere del
15 settembre 2005, ha ritenuto di qualificare quale ricorso per cassazione il
gravame portato alla sua cognizione avverso il provvedimento che ha dichiarato
l’istanza di revoca, in parte inammissibile per carenza di legittimazione, in parte

1

sentenza della Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere del 15 settembre 2005, e

infondata con il suo conseguente rigetto. Ciò ha operato, utilizzando i poteri propri
del giudice cui sia diretta l’impugnazione ed offrendo applicazione ad un
orientamento interpretativo ormai superato, secondo il quale la decisione sulla
contestazione, formulata nelle forme dell’incidente di esecuzione, per contrastare il
provvedimento impositivo della misura ablatoria della confisca può essere gravata
soltanto da ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., comma
sesto, quando sia stata preceduta dall’instaurazione del contraddittorio (Cass. sez.
I, n. 21691 del 06/05/2008, Di Vincenzo, rv. 240077). In realtà, secondo il più

rv. 223464; sez. 1, n. 36231 del 20/9/2007, Brugnami, rv. 237897; sez. 1, n. 8785
del 20/2/2008, Galletti, rv. 239142; sez. 1, n. 41078 del 16/10/2008, Arena, rv.
242195; sez. 1, n. 16806 del 21/4/2010, Monachino, rv. 247072), il combinato
disposto degli artt. 676 cod.proc.pen., comma 1, e 667 cod.proc.pen., comma 4,
prevede l’adozione da parte del giudice dell’esecuzione dei provvedimenti in materia
di confisca e di restituzione delle cose sequestrate senza formalità, ossia in assenza
della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti col procedimento “de plano”
e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati
mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme
dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.proc.pen., previa fissazione
dell’udienza. Tali conclusioni non sono suscettibili di mutare nel caso in cui il giudice
investito della richiesta di revoca abbia provveduto all’esito dell’udienza camerale,
quindi previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, atteso che anche in
questo caso sussiste l’esigenza per l’interessato di fruire di un secondo grado di
merito, nel quale dedurre ed ottenere la delibazione da un giudice dotato di pieni
poteri cognitivi, diverso quindi da quello di legittimità, delle sue censure in un
contesto di riesame complessivo e senza i limiti propri della cognizione della Corte
di Cassazione del provvedimento contestato.
A questi principi, cui questa Corte ritiene di aderire, la Corte di Assise
d’Appello non si è attenuta senza peraltro offrire argomenti che consentano la
ragionata conferma della soluzione prescelta, per cui, qualificato il gravame come
opposizione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., per effetto del
principio generale di conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”,
operante anche in sede esecutiva (Cass. sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbi’, rv.
254812; sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, Prysmian Spa e altro, rv. 256144; sez.
6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, rv. 248634) va disposta la trasmissione degli
atti alla predetta Corte di merito, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il
giudizio di opposizione in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e
art. 666 cod. proc. pen..

2

recente e consolidato arresto (v. Cass., sez. 3, nr. 8124 del 19/2/2003, Salamone,

P. Q. M.

qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
di Assise di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

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