Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50923 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50923 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAWAKI KERLIN N. IL 01/01/1989
avverso la sentenza n. 22275/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Torino, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato a Nawaki Kerlin ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena
di tre anni e otto mesi di reclusione ed C 14.000,00 di multa a titolo di concorso nell’importazione, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art. 73, comma 1
d.P.R. n. 309 del 1990).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novemb e 2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non rilevata sussistenza di eventuali cause di
non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.