Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50921 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50921 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI CARMEN N. IL 16/07/1978
avverso la sentenza n. 1376/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputata Ricci Carmen ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari che, a
conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Lucera in data
04/02/2011, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di sei mesi di reclusione in relazione a due episodi di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché chiaramente attinente al merito del giudizio il primo motivo,
atteso che la ricorrente non è stata rinvenuta nella propria abitazione all’esito di un controllo
operato dalla P.G. e manifestamente infondato il secondo motivo, come la sua stessa articolazione dimostra.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novem e 2015

La ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, allegando la non corretta valutazione del fatto storico quanto al primo episodio del 7 gennaio 2011 e dell’elemento soggettivo
quanto al secondo del 21 gennaio 2011, avendo in detta ultima circostanza equivocato sulla
possibilità di osservare la misura cautelare anche all’interno di altro appartamento di proprietà,
la cui esistenza pure non aveva comunicato all’autorità.

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