Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50920 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50920 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANNA SALVATORE N. IL 25/04/1967
avverso l’ordinanza n. 24/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MON CA BONI;
lette/gatatite le conclusioni del PG Dott. R.436-e,
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Uditi difensor 4 v.;

1#5.

Data Udienza: 27/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 27 marzo 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna
dichiarava inammissibile il reclamo, proposto dal condannato Salvatore Manna, avverso il
decreto del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che in data 21 dicembre 2011 aveva
respinto la domanda di applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale
ex art. 94 DPR 309/90 e respingeva la domanda di ammissione alla medesima misura,
rilevando, quanto al reclamo, l’assenza di qualsiasi motivazione, quanto alla domanda, la
ricorrenza del pericolo di recidivazione desunto dalle modalità delle rapine commesse con
violenza contro i soggetti passivi, dai numerosi e gravi precedenti penali e dall’indifferenza
dimostrata per le vittime, oggetto di lesioni, nonché l’inidoneità del programma terapeutico

dei trattamenti praticatigli.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo
del suo difensore, il quale ha lamentato violazione di legge in relazione al disposto degli artt.
666 e 678 cod.proc.pen. e violazione del diritto di difesa: il Tribunale di Sorveglianza aveva
trattato il procedimento, originato dall’istanza di affidamento in prova proposta nell’interesse
del Manna, in una data anticipata, ossia il 27 marzo 2012, rispetto a quella indicata nel
decreto di fissazione dell’udienza, riportante la data del 28 giugno 2012, senza che di ciò
fosse stato dato preventivo avviso alle parti.
3. Con requisitoria scritta depositata il 10 luglio 2013 il Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione, dr. Roberto Aniello, ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza
impugnata, condividendo i motivi del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.Dalla consultazione degli atti del procedimento, operazione consentita a questa Corte
per la natura processuale delle questioni sollevate con l’impugnazione, tali da richiedere la
considerazione diretta del materiale del fascicolo, risulta che effettivamente i due
procedimenti riguardanti l’ammissione del condannato Salvatore Manna all’affidamento in
prova per ragioni terapeutiche, nascenti rispettivamente dal reclamo proposto dallo stesso
personalmente avverso il decreto di rigetto di applicazione provvisoria della misura e dalla
domanda presentata dal suo difensore, erano stati riuniti e trattati alla medesima udienza
del 27 marzo 2012. Ciò è avvenuto, nonostante la pregressa fissazione con apposito decreto
dell’udienza del 28 giugno 2012 per l’esame del secondo procedimento e la sua notificazione
al difensore istante; costui però non aveva potuto avere alcuna notizia, nè del
provvedimento di riunione, che risulta redatto su un foglio separato privo di data ed allegato
al verbale dell’udienza del 27/3/2012, alla quale non era comparso, venendo sostituito da un
difensore designato d’ufficio, né di un provvedimento di anticipazione dell’udienza già
stabilita per la successiva data del 28 giugno.
1.1 L’assenza del legale fiduciario dell’interessato non è dunque stata determinata
determinata da
della difesa o da disinteresse per l’adempimento, ma dalla mancata preventiva

elaborato in ragione della pregressa revoca di misura cautelari attenuate e dell’interruzione

-conoscenza della data nella quale si era deciso di trattare entrambi i procedimenti, con la
conseguente nullità assoluta ed insanabile degli atti e dell’ordinanza impugnata per
violazione del diritto di difesa a norma dell’art. 179 cod. proc. pen., 1 comma, e del modello
procedimentale camerale, applicabile anche alle udienze celebrate innanzi al Tribunale di
Sorveglianza, per effetto del combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen..
L’ordinanza va dunque annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli
atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per il rinnovato esame della domanda presentata
dal condannato.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

P . Q. M.

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