Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50919 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50919 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAIDANE MOHAED N. IL 14/01/1975
NADIF BOUCHRA N. IL 25/06/1989
avverso la sentenza n. 685/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, su
richiesta degli imputati concordata con il PM, ha applicato a Zaidane Moharried e Nadif Bouchra
la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed C 14.000,00 di multa ciascuno per il reato di
detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art. 73, comma 1 d.P.R.
n. 309 del 1990).
Tanto premesso, si osserva che le impugnazioni si rivelano inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni
di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
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Il Presid te
Vincenzo Roundo
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Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, lamentando entrambi mancanza e contraddittorietà della motivazione riguardo alla ritenuta inapplicabilità
dell’art. 129 cod. proc. pen.