Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50917 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50917 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHENONE GRAZIELLA N. IL 24/04/1960 parte offesa nel
procedimento
MARCHETTO FRANCESCO N. IL 25/09/1961 parte offesa nel
procedimento
c/
CASSESE GENNARO
MORIGLIA MARIA GIUSEPPE
avverso il decreto n. 937/2012 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
Schenone Graziella e Marchetto Francesco hanno presentato ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in data 07/03/2013 con cui il GIP del Tribunale di Vigevano ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Cassese Gennaro e Moriglia Giuseppe, indagati per il reato di
cui all’art. 323 cod. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 500,00 (cinquecento) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Il Presi
Vincenz
ndo
Ciò premesso e a prescindere dal merito, comunque infondato, l’impugnazione va dichiarata
inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod. proc. pen. poiché proveniente da soggetti non
legittimati, essendo stata presentata personalmente dai denunzianti al di fuori delle ipotesi
previste dall’art. 607 cod. proc. pen., che riserva al solo imputato il diritto di proporre ricorso
personalmente avverso i provvedimenti ivi indicati, tra i quali, tra l’altro, non figura quello oggetto d’impugnazione.